Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è composta da tre professori ordinari docenti presso le università degli studi nelle materie oggetto di esame. Assume la funzione di presidente il professore con maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato.
      2. I lavori della commissione devono terminare improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione delle prove. In casi di comprovata esigenza, il Ministro dell'interno proroga, con apposito decreto, di un ulteriore mese, i lavori della commissione. Al termine, la commissione compila

 

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la graduatoria finale che è approvata con decreto del Ministro dell'interno. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età».